AGEVOLAZIONI DISABILI

L’esenzione è concessa per  veicoli a  benzina  fino a  2000 cc. o a gasolio fino a 2800 cc.  (in base a
risultanze carta  di circolazione). L’esenzione  è  concessa  se  il   veicolo  è  intestato  direttamente  al   disabile,   o  a  soggetto  che  abbia fiscalmente a carico il disabile (non è concessa l’esenzione in caso di cointestazione). L’esenzione è concessa per chi è in possesso dei seguenti requisiti (che devono essere posseduti al momento della presentazione della pratica): Ridotte   o   impedite   capacità   motorie   permanenti  o   patologie   che   inibiscano   un’   autonoma capacità di deambulazione (art. 8 legge 449/97).

Cosa occorre:
• il   certificato   della   commissione   medica   che   attesti   l’   impossibilità   o   la   difficoltà   di
deambulazione,   o  il   certificato  di   valutazione  dell’handicap  art.   4  legge  104/92,   che  attesti   le
ridotte o impedite capacità motorie permanenti oppure:
• il certificato della commissione medico-tecnica per il riconoscimento della patente speciale che
ascriva l’handicap ad una delle seguenti classi: 4-5-5a-5b-5e-5l-5r-rw
e inoltre:
• l’adattamento   funzionale   del   veicolo   all’handicap,   in   base   alle   risultanze   della   carta   di
circolazione.
• comunque   la   patente   speciale,   se   l’adattamento   consiste   nella   prescrizione   del   cambio
automatico.

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Infermieristicamente

Settembre 2015
FONDO PERSEO

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